
Fa discutere una recente eccezione processuale sollevata in giudizio dall’Inps secondo cui – sulla base di un “consolidato” orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cassazione, ord. n. 4788/19) – quando un cittadino intenda ottenere il ripristino di una prestazione assistenziale precedentemente REVOCATA , questi è tenuto a presentare un nuova domanda amministrativa , essendo preclusa l’impugnativa in sede giudiziale del relativo provvedimento.
Si pubblica un’interessante nota messa a disposizione dall’amico e collega avv. Carmine Buonomo che, data la gravità e l’inconsistenza delle eccezioni avanzate dall’Inps, chiarisce la questione per arginare il problema alla nascita.
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