
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo ha approvato il decreto-legge “Cura Italia”, il secondo dopo quello del 2 marzo scorso, che racchiude misure aggiuntive di sostegno all’economia e alle famiglie dovute all’emergenza da COVID-19.
Ci si sofferma qui solo sulle agevolazioni previste a favore delle persone con disabilità che siano anche lavoratori dipendenti, nonché su quelle a favore delle persone che assistono familiari con disabilità.
Permessi lavorativi- legge 104/1992
Il decreto ampia eccezionalmente per i mesi di marzo e di aprile 2020 i permessi lavorativi previsti dalla legge 104/1992 all’articolo 33, comma 3, a favore dei familiari di persone con disabilità grave accertata.
Generalmente i giorni di permessi ex legge 104 spettano in numero di 3 al mese, ma con il decreto se ne aggiungeranno altri 12. Quindi in totale i permessi saranno pari a 15 giorni mensili.
La nuova disposizione non sembra riguardare i permessi ai lavoratori con disabilità grave, previsti dal comma 6 dell’art 33 legge 104, anche se il comma 6 del decreto legge richiama a sua volta il comma 3.
Rimangono immutate le altre norme riguardanti alla retribuzione, alla copertura previdenziale, al referente unico, alla non cumulabilità dei permessi fra un mese e l’altro ecc.
Altre norme a favore dei lavoratori con disabilità
Nel decreto “Cura Italia” si fa poi riferimento ai lavoratori che si trovino in quella situazione di “sorveglianza attiva”, ossia quella che si indica come “quarantena”, cioè i casi in cui una persona venga isolata a domicilio per essere stata a contatto di soggetti contagiati da CODIV-19. Questi lavoratori non possono svolgere attività lavorativa pur non essendo tecnicamente in malattia.
Questa condizione viene equiparata al ricovero ospedaliero, quindi ad uno stato assimilabile alla malattia e come tale retribuito. A ciò si aggiunge il fatto che in tali casi l’assenza non è computata ai fini del comporto, cioè di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro e si può essere licenziati.
Tale status di ricovero ospedaliero viene riconosciuto fino a fine aprile, indipendentemente dalla condizione di “sorveglianza attiva”, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (in tal caso basta il comma 1 dell’articolo 3).
Congedi parentali per i genitori
Per l’anno 2020 viene aggiunta una nuova formula di congedo a favore dei genitori (anche affidatari), alternativa ai congedi di cui si è già ricordato sopra (art. 32 e 33): 15 giorni mensili retribuiti al 50% (anziché al 30% di altre formule).
Il nuovo congedo spetta solitamente nel caso di figli fino ai 12 anni; nel caso di persone con disabilità grave a prescindere dall’età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni mensili, e spetta a patto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Una agevolazione simile è prevista anche per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità che compensa parzialmente il lavoro non svolto.
Va precisato che tutte queste agevolazioni spettano solo nel rapporto tra genitori/figli.
In alternativa a queste agevolazioni lavorative, il decreto prevede la corresponsione per l’anno 2020 di un bonus fino a € 600 per l’acquisto di servizi di baby-sitting, erogato su domanda. Anche questo bonus è limitato solo ai genitori e non altri gradi di parentela.
Diritto al lavoro agile
Il cosiddetto “lavoro agile” significa, nei casi in cui sia possibile,la possibilità di svolgere il proprio lavoro da casa.
Il decreto prevede che fino a fine aprile 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, sempre che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.
Chiusura dei centri diurni
Sono sospese le attività di tutti i centri semi residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, ad eccezione dei centri di riabilitazione estensiva ambulatoriali e simili.
Detto ciò, l’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni (ma solo quelli socio-sanitari e sanitari) attivare interventi “non differibili “in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, quando la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.
Purtroppo, non è dato sapere quali siano gli interventi “non differibili” dato che la norma non lo dice, lasciando quindi discrezionalità alle ASL.
La disposizione stabilisce inoltre che per la durata dell’emergenza, le assenze dalle attività dei centri, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
Infine, viene specificato che l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (articolo 2119 del codice civile), a condizione che sia preventivamente comunicata e che sia motivata dall’impossibilità di assistere la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri diurni.
Prestazioni domiciliari
Data la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dettata da uno stato di necessità derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto-legge “Cura Italia” stabilisce che le pubbliche amministrazioni forniscano, “tenuto conto del personale disponibile” già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari. In alternativa, tali prestazioni possono essere rese o a distanza o nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi ma senza creare “assembramenti”.
Fonte: www.handylex.org
Salve,
per quanto riguarda lo status di ricovero ospedaliero riconosciuto ai lavoratori con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, e che hanno già la certificazione medico legale,quale è la procedura per accedervi ?
Grazie
Maurizio Rossini
Altre norme a favore dei lavoratori con disabilità
Nel decreto “Cura Italia” si fa poi riferimento ai lavoratori che si trovino in quella situazione di “sorveglianza attiva”, ossia quella che si indica come “quarantena”, cioè i casi in cui una persona venga isolata a domicilio per essere stata a contatto di soggetti contagiati da CODIV-19. Questi lavoratori non possono svolgere attività lavorativa pur non essendo tecnicamente in malattia.
Questa condizione viene equiparata al ricovero ospedaliero, quindi ad uno stato assimilabile alla malattia e come tale retribuito. A ciò si aggiunge il fatto che in tali casi l’assenza non è computata ai fini del comporto, cioè di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro e si può essere licenziati.
Tale status di ricovero ospedaliero viene riconosciuto fino a fine aprile, indipendentemente dalla condizione di “sorveglianza attiva”, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (in tal caso basta il comma 1 dell’articolo 3).sono una malata oncologica posso usufruire anch’io? La voce sul certificato è v07?immunodepresso? Grazie Cinzia Leone