
Indebito assistenziale per motivi reddituali: sono irripetibili le somme in presenza di rituale dichiarazione dei redditi, salvo il caso di dolo.
Pubblichiamo un interessante precedente messo a disposizione dall’Avv. Carmine Buonomo del foro di Napoli Nord e reso in un giudizio patrocinato dallo stesso.
La sentenza in oggetto (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1287/2021) ha statuito che in tema di indebito assistenziale originato da motivi reddituali, non sono ripetibili le somme in presenza di rituale dichiarazione dei redditi, salvo il caso dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l’incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio).
Tale principio, stabilito più volte dalla Cassazione, era stato recepito dal Tribunale Nola con la Sentenza n° 1880/2019. Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Inps.
Secondo la Corte, all’indebito relativo a prestazioni di carattere assistenziale non può applicarsi il principio di generale ripetibilità di cui all’art 2033 c.c. essendo la fattispecie disciplinata secondo i principi di settore , propri dell’indebito assistenziale. Nel settore della previdenza e dell’assistenza obbligatorie in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generale affidamento.
Con riferimento all’indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale che qui viene in rilievo, la Cassazione ha recentemente affermato (sentenza del 15.10.2019) che “l’indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell’accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio e esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato ”.
Ancora, le sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 10454 del 21.05.2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestono natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sulla stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali che presuppongono un rapporto assicurativo.
Va ancora ribadito che nella fattispecie dell’indebito per mancanza del requisito reddituale ai fini della ripetizione è richiesto il dolo comprovato dell’accipiens atto a far venir meno l’affidamento dell’accipiens.
In particolare la Corte ha evidenziato che:
–nessun obbligo di restituzione può configurarsi nell’ipotesi in cui l’accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all’amministrazione finanziaria ed essi fossero perciò conoscibili dall’Inps;
– dal 2010 l’Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all’Inps in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Ciò significa che l’obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero) devono essere dichiarati all’Inps.
Invece, in nessun caso vi sono i presupposti per la restituzione dell’indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall’Inps e e che quindi l’Istituto già conosce.
Considerato che nel caso in esame il superamento della soglia reddituale era stato determinato dalla percezione da parte del pensionato di redditi superiori ai limiti di legge per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, la Corte d’Appello ha statuito che l’indebito non è ripetibile poiché per tali anni la condizione reddituale del pensionato era conosciuta o comunque conoscibile dall’INPS, avendo questi presentato rituale dichiarazione dei redditi. La Corte ha dunque rigettato l’appello dell’INPS confermando l’irripetibilità delle somme contestate al pensionato.
Fonte: studiolegalebuonomo.it
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