
L’Inps con messaggio n. 62 del 8 gennaio 2021 ricorda che la Legge n. 178/2020 ha posticipato fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sperimentazione della cosiddetta “Ape sociale”.
Presentazione delle domande di APE Sociale entro il 30 novembre 2021
Possono presentare domanda per l’Ape sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Inoltre, possono presentare la domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il perdurare degli stessi, e che non hanno provveduto a inoltrare la relativa domanda.
REQUISITI PER L’APE SOCIALE
L’APE sociale è un sussidio economico introdotto dalla legge 232/2016 art. 1, co. 179 (legge di bilancio 2017) che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio, a decorrere dal 1° maggio 2017, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela. In pratica è un’indennità che spetta per una durata non superiore al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Per accedervi occorre però essere in possesso di una determinata età anagrafica (almeno 63 anni), oltre a un certo numero minimo di contributi (entro il 31 dicembre 2021 almeno 30 anni di contributi o 36 per i lavori gravosi).
BENEFICIARI DELL’APE SOCIALE
L’APE sociale spetta a coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge n. 604/1966 ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi anteriori la fine del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- assistono (c.d. caregivers) da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992, ovvero un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori e i parenti di primo grado (vale a dire il figlio o il genitore) della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- invalidi civili con percentuale pari o superiore al 74% (l’anticipo pensionistico non può essere riconosciuto a coloro i quali sia venuto meno, alla data di decorrenza della prestazione, lo status di invalido pari o superiore al 74%) e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti (addetti a mansioni gravose) in possesso di almeno 36 anni di contributi che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle attività lavorative di seguito elencate:
– operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
– conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
– conciatori di pelli e di pellicce;
– conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
– conduttori di mezzi pesanti e camion;
– personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
– addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
– insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
– facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
– personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
– operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
– operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
– pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
– lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del Decreto legislativo n. 67/2011;
– marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Va specificato che per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE sociale, pari a 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna); per quanto riguardal’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell’anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all’anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.
DOMANDE APE SOCIALE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021
I soggetti interessati devono avanzare la domanda di accesso all’Ape sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo, 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2021.
Infatti, le domande presentate entro il 30 novembre o oltre i termini di scadenza saranno prese in considerazione unicamente se all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie.
Si ricorda che le domande possono essere inoltrate all’INPS tramite Patronato oppure direttamente dall’interessato attraverso il portale web dell’INPS, se in possesso delle credenziali di accesso.
Chi ha l’intenzione di inviare la domanda autonomamente, può accedere sul sito INPS seguendo il percorso: “Domanda di prestazione pensionistica: pensione, ricostituzione, ratei maturati e non riscossi, certificazione del diritto a pensione” -> “Nuova domanda”.
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