
Messaggio Inps sulla tutela dei lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2021.
I lavoratori fragili sono i dipendenti pubblici e privati immunodepressi, oncologici o a rischio vita, nonché le persone con disabilità grave ai sensi della legge 104/92. Per tali lavoratori è stata estesa fino al 31 dicembre di quest’anno la possibilità di lavorare da remoto o, in assenza della possibilità di lavorare da remoto, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.
Lo ha precisato l’Inps con messaggio n. 3465 del 13 Ottobre scorso.
Si ricorda che il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, ha prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 fino al 31 dicembre 2021. In particolare, l’art 9 di detto decreto dispone le “proroghe delle misure emergenziali in materia di disabilità” con riguardo, in particolar modo, ai cd. “lavoratori fragili”.
Il succitato art 9 del DL 105/2021 ha disposto:
Si proroga pertanto fino a questa data, la misura del lavoro agile per i lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992) e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Il comma 2 dell’art 9 ha indicato poi la disciplina transitoria con efficacia retroattiva dal 1 Luglio 2021 dell’art. 26 così come modificato da questo decreto e fino all’entrata in vigore dello stesso.
E’ stata parimenti prorogata sino al 31 dicembre 2021 la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Sia i datori di lavoro pubblici sia i datori di lavoro privati dovranno dunque assicurare la sopradetta sorveglianza.
Per i datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale potrà essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.
Successivamente, il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 poi convertito nella n. 133 del 24 settembre 2021, in vigore dal 1° ottobre 2021 ha prorogato queste tutele fino alla data del 31 dicembre 2021.
Dacché ne è derivato il MESSAGGIO DELL’INPS N. 3465 del 13 Ottobre 2021 che ha fornito indicazioni riguardo alla normativa sui lavoratori fragili facendo chiarezza sulle relative estensioni delle tutele.
Si riporta il testo integrale del Messaggio Inps:
“È stato, infatti, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela di cui al citato articolo 26,comma 2, che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria (come precisato, da ultimo, nei messaggi n. 171 e 1667 del 2021), che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. Tale tutela è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di euro per l’anno 2021.
Viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. In merito alla tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, non essendo, al momento, intervenuta alcuna novità legislativa, nel richiamare quanto contenuto al riguardo nel messaggio n. 2842/2021, si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri.
Con l’occasione, si evidenzia che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti dell’Istituto e riesaminati in autotutela, anche qualora siano stati già presentati presso i Comitati di gestione (Comitato amministratore della gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e Comitato amministratore del Fondo della gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
In attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti, anche i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle tutele di cui all’articolo 26, comma 6, del citato decreto-legge n. 18/2020, nonché quelli similari già presentati presso i suddetti Comitati di gestione saranno, allo stato, riesaminati in autotutela dalla Struttura INPS territorialmente competente.
Rimane in tutti i casi la possibilità per il lavoratore di presentare ricorso all’Autorità giudiziaria”.
Buongiorno,
non ho pero’ ben capito se anche i 12 giorni di 104/92 sono stati prorogati fino al 31/12/2021.