
L’indennità di accompagnamento spetta ugualmente se l’invalido è ricoverato in ospedale?
Ricordiamo innanzi tutto che l’indennità di accompagnamento è una prestazione economica assistenziale che viene riconosciuta se una persona è nell’impossibilità di deambulare ovvero di attendere agli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
La Legge n.18 del 1990, art. 1 comma 3, esclude dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.
Agli invalidi ricoverati in ospedale spetta l’accompagnamento?
L’accompagnamento spetta per tutti quei ricoveri brevi, inferiori a 29 giorni, dovuti a situazioni contingenti temporalmente limitate nel tempo, come possono essere i ricoveri per accertamenti sanitari, interventi chirurgici, day-hospital, analisi eccetera.
Il problema invece si pone per i ricoveri di durata superiore a 29 giorni. Infatti, la persona che, percettrice di indennità di accompagnamento, viene ricoverata gratuitamente in ospedale per un periodo superiore ai 29 giorni, è soggetta ad una sospensione della prestazione, dal momento che gli è stata fornita assistenza, appunto, nel periodo di ricovero gratuito. Annualmente il Ministero della Salute comunica all’INPS eventuali periodi di degenza ospedaliera dei soggetti percettori di indennità di accompagnamento.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione per fornire chiarimenti in merito alla nozione di ricovero gratuito in istituto idoneo ad escludere il diritto all’indennità. La Corte è arrivata ad affermare che l’indennità di accompagnamento spetta anche in caso di ricovero gratuito in ospedale laddove la struttura non assolva per intero alle funzioni cui è preordinata l’indennità di accompagno, costringendo il beneficiario a rivolgersi all’esterno, erogando un corrispettivo, ad esempio, ad un infermiere privato ovvero inducendo i familiari del beneficiario a fornire gratuitamente assistenza sostitutiva.
Cosicché, l’Inps, conformandosi a tale orientamento giurisprudenziale, è intervenuta con Messaggio numero 3347 del 26.09.2023 riconoscendo il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche in presenza di ricovero gratuito (superiore a 29 giorni), quando la struttura sanitaria non riesce a garantire un’assistenza esaustiva della persona invalida ricoverata.
Quando non viene sospesa l’indennità di accompagnamento?
Non viene quindi sospeso l’accompagnamento, anche in caso di ricovero superiore a 29 giorni, nei casi in cui la persona invalida necessita dell’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per garantirgli un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita. Stesso dicasi nei casi in cui la presenza dei genitori per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.
Ricapitolando: la prestazione non deve essere sospesa in caso di ricovero in ospedale:
- nel caso di persona invalida che necessiti dell’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, per gestire le funzioni biologiche essenziali;
- qualora la presenza del genitore per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il minore.
La dichiarazione di ricovero indennizzato
Perché i periodi di ricovero (nei quali l’invalido sia stato assistito da un familiare) non vengano conteggiati e calcolati per la decurtazione della prestazione, l’INPS ha predisposto una nuova procedura telematizzata, che consente di comunicare all’INPS i periodi di ricovero in cui sussistono le condizioni sopra citate, per poter inviare la documentazione necessaria.
Pertanto, per poter continuare a percepire l’accompagnamento il titolare della prestazione (o l’amministratore di sostegno/rappresentante legale) deve inviare una dichiarazione telematica all’INPS al termine del ricovero superiore al 29 giorni.
Per fare ciò deve accedere al sito www.inps.it con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
Tale dichiarazione deve contenere:
– le date di inizio e fine ricovero,
– l’allegazione dell’attestazione, rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante il carattere non esaustivo dell’assistenza fornita al paziente.
Non dovranno, invece, essere allegati ulteriori certificati, come cartelle cliniche e ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.
Commenta per primo