
Il bonus barriere architettoniche ha la finalità di favorire le persone con limitata capacità motoria incentivando l’abbattimento di tutti gli impedimenti fisici (come ad esempio scale, porte strette, tramezzi, ecc..) che ostacolano l’utilizzo dello spazio, sia all’interno delle abitazioni che sul luogo di lavoro.
Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:
- la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)
- la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.
- la detrazione del 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022)
Bonus barriere architettoniche fino al 2025
È stata la legge di bilancio 2022 ad introdurre una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata ora prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 (occorre che il titolo edilizio sia stato presentato entro il 16 febbraio del 2023) e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: CINQUE QUOTE ANNUALI
Come ricorda il sito dell’Agenzia delle Entrate, si tratta di una serie di agevolazioni dedicate ai contribuenti che effettuano interventi per superare ed eliminare le barriere architettoniche. La detrazione Irpef è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO
In alternativa alla detrazione in dichiarazione, i contribuenti possono optare:
- per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante (cessione del credito)
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (c.d. sconto in fattura).
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: IMPORTO MASSIMO
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
– 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
– 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
– 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Quindi, l’importo massimo su cui usare la fattura varia a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: DELIBERE CONDOMINIALI
Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).
Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).
COSA RIENTRA NEL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari.
Sono comprese anche le spese sostenute per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: A COSA NON SI APPLICA
La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
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