
Vediamo quali sono le agevolazioni di cui è possibile fruire per garantire “l’accessibilità” ai vari ambienti, e quindi “l’abbattimento delle barriere architettoniche”, da parte delle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
Si dice che un edificio è “accessibile” se anche le persone che hanno una capacità motoria o sensoriale (non vedenti) ridotta o impedita possono entrare, vivere gli spazi e utilizzare le attrezzature presenti in sicurezza e autonomia.
Per “barriere architettoniche” s’intendono invece gli ostacoli fisici che impediscono o limitano la fruibilità degli spazi ad una persona con ridotte o limitate capacità motorie, sia in ambito pubblico che privato. Si pensi ad esempio ad un marciapiede per strada troppo stretto e che quindi impedisce il passaggio con la carrozzella o con il passeggino oppure, in ambito domestico, si pensi ad una scala o ad un dislivello.
Agevolazioni per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche
Quando si realizza un intervento per il superamento delle barriere architettoniche è possibile usufruire delle seguenti agevolazioni fiscali:
- Bonus ristrutturazioni 50%.
- Superbonus 110%
- Bonus barriere architettoniche 75%
Bonus ristrutturazioni 50%
Come previsto dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Testo unico sulle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), è possibile ottenere il bonus ristrutturazioni 50% per gli interventi di:
– installazione di ascensori e montacarichi (ad esempio per la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
– realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna all’abitazione attraverso la comunicazione e la robotica.
Il bonus ristrutturazioni 50% sarà operativo fino al 31 dicembre 2024 e spetta solo per i lavori e non anche per l’acquisto degli strumenti. A titolo di esempio, non beneficiano dell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.
Il bonus ristrutturazioni consiste in una detrazione Irpef del 50%. Ciò significa che possono beneficiarne le persone fisiche per gli interventi sugli immobili ad uso abitativo, ma non le imprese.
Questi stessi interventi possono essere agevolati anche con il Superbonus 110%, ma solo se sono realizzati con un intervento trainante di efficientamento energetico o antisismico.
Superbonus 110% e barriere architettoniche
I lavori di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir (quindi ascensori, montacarichi e lavori per favorire la mobilità interna ed esterna attraverso la comunicazione e la robotica) possono essere agevolati anche con il Superbonus 110%, ma solo se sono realizzati congiuntamente ad un intervento trainante di efficientamento energetico o antisismico.
Va chiarito che possono ottenere la detrazione al 110% le persone fisiche, i condomìni, le società sportive, le cooperative di abitazione, gli Iacp e le organizzazioni senza scopo di lucro. Sono invece escluse le imprese.
Va ricordato anche che il Superbonus ha aliquote e scadenze differenziate a seconda dei beneficiari. Infatti, i condomìni ad esempio possono ottenere la detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2023, poi l’agevolazione decresce gradualmente (70% fino al 31 dicembre 2024 e 65% fino al 31 dicembre 2025).
Bonus barriere architettoniche 75%
Vi è tempo fino al 31 dicembre 2022 per il bonus 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti.
Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione Irpef pari al 75% delle spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la costruzione di ascensori o montacarichi che riducono o eliminano eventuali barriere architettoniche.
L’agevolazione è riconosciuta indistintamente alle persone fisiche, ai condomìni ed anche alle imprese.
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa fino a:
– 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, funzionalmente indipendenti, situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
– 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
A differenza del Bonus ristrutturazioni 50% e del Superbonus 110%, per il Bonus 75% la normativa non indica chiaramente quali interventi possono essere agevolati, ma illustra, in modo generico, che per ottenere tale agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal DM 236/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Inoltre, la normativa stabilisce che il Bonus 75% spetta per:
– gli interventi di automazione degli impianti degli edifici;
– la sostituzione degli impianti (in questo caso sono agevolate anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali dell’impianto sostituito).
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