Come andare in pensione nel 2023

pensione nel 2023 i requisiti

La legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto una serie di novità per andare in pensione nel 2023.

In particolare, va segnalata la “Quota 103” che permette l’uscita dal lavoro a coloro che, nati entro il 1961, maturano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023, la proroga dell’Ape sociale anche per il 2023, l’Opzione donna invece rimane solo per le lavoratrici che si trovano in alcune particolari condizioni.

PENSIONE DI VECCHIAIA E PENSIONE ANTICIPATA

Per la pensione di vecchiaia non è cambiato nulla rispetto l’anno precedente: occorrono 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione.

I lavoratori dipendenti addetti a mansioni particolarmente difficoltose e rischiose (decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018) che abbiano almeno 30 anni di contribuzione e non siano titolari dell’ape sociale al momento del pensionamento possono conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi, invece che a 67 anni.

Per il conseguimento della pensione di vecchiaia non è prevista l’applicazione di alcuna finestra di mobile; infatti, la pensione decorre, di regola, dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, occorrono sempre 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (2227 settimane) e 41 anni e 10 mesi di contributi le donne (2175 settimane), indipendentemente dall’età anagrafica. La pensione anticipata prevede una finestra mobile di 3 mesi, ossia un meccanismo di posticipazione della decorrenza del primo rateo di pensione pari a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici (questo vale sia per il settore privato che per i lavoratori del settore pubblico).

QUOTA 103

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di uscire dal mondo del lavoro con 62 anni di età e 41 anni di contributi se i requisiti sono raggiunti entro il 31 dicembre 2023. Si tratta della Quota 103 che in pratica rappresenta una proroga delle vecchie Quota 100 (62 anni e 38 anni di contributi) e Quota 102 (64 anni e 38 di contributi).

Anche per la Quota 103 è prevista una finestra mobile, ossia lo slittamento del primo rateo di pensione:

  • Finestra mobile di 3 mesi per i lavoratori privati;
  • Finestra mobile di 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico.

Per i lavoratori del settore scolastico che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2023 si riaprono sino al 28 febbraio 2023 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2023.

La Quota 103 prevede altresì (questo rappresenta una novità rispetto alla precedente quota 100 e quota 102) un tetto alla misura del trattamento pensionistico erogabile: cinque volte il trattamento minimo (circa 2.818 € lordi mensili) sino al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni). Ciò significa che la misura della pensione non potrà eccedere le cinque volte il trattamento minimo Inps, cioè circa 2.800€ lordi mensili (circa 2.000€ netti al mese) sino al raggiungimento dell’età di 67 anni. Sostanzialmente tale tetto ha la funzione di disincentivare il pensionamento per chi ha maturato prestazioni superiori.

QUOTA 100

I lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la cd. Quota 100 (62 anni e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2021 possono, in ogni caso, presentare domanda di pensionamento anche nel 2023.

QUOTA 102

I lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la cd. Quota 102 (64 anni e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2022 possono, comunque, presentare domanda di pensionamento anche nel 2023.

APE SOCIALE

La legge di bilancio 2023 ha prorogato anche per il 2023 l’Ape Sociale per le categorie più deboli:

  • disoccupati con esaurimento integrale dell’indennità di disoccupazione;
  • invalidi civili almeno al 74%;
  • caregivers;
  • addetti ad attività particolarmente «difficoltose e rischiose». Invariati i profili di tutela e le condizioni rispetto allo scorso anno.

L’Ape Sociale si ottiene sempre con un minimo di 63 anni di età insieme ad almeno 30 anni di contributi, mentre occorrono 36 anni di contributi nelle attività “difficoltose e rischiose”. Inoltre, va ricordato che il requisito di 36 anni di contributi viene ridotto a 32 anni per i soli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

REGIME DONNA (opzione donna)

La legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) ha previsto dei cambiamenti nell’Opzione donna. Infatti, dal 2023 vi potranno accedere le lavoratrici con 60 anni (requisito che vale sia per le dipendenti che le autonome) e 35 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2022, ma solo se rientrano in tre specifici profili di tutela:

  1. caregivers;
  2.  in possesso di una invalidità civile almeno al 74%;
  3. sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sull’esatta portata di quest’ultimo profilo saranno doverosi ulteriori chiarimenti amministrativi.

Per quanto riguarda poi il requisito anagrafico, è previsto uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni. Questo significa che lavoratrice con almeno 2 figli potrà andare in pensione con l’opzione donna a 58 anni (invece di 60 anni), la lavoratrice con un figlio a 59 anni, mentre la lavoratrice senza figli a 60 anni.

Per le lavoratrici di cui al profilo c) il requisito anagrafico è fissato, invece, a 58 anni a prescindere dal numero dei figli.

Infine, per le lavoratrici del settore scolastico interessate dalla proroga si riaprono sino al 28 febbraio 2023 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2023.

ALTRE DEROGHE

Non vi sono novità per gli addetti alle mansioni usuranti e notturni che conservano i requisiti ridotti di cui al Dlgs n. 67/2011: quindi nel 2023 l’uscita dal lavoro può essere raggiunta con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.

Anche per i lavoratori precoci non vi sono novità: per il 2023 viene confermato il requisito contributivo ridotto di 41 anni a prescindere dall’età anagrafica se risulta svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e ci si trovi in uno dei seguenti profili di tutela:

  1. disoccupati con esaurimento integrale dell’indennità di disoccupazione;
  2. invalidi almeno al 74%;
  3. caregivers;
  4. addetti ad attività particolarmente “difficoltose e rischiose” inclusi nel predetto decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018;
  5. addetti a mansioni usuranti e notturni di cui al d.lgs. n. 67/2011.
Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 654 Articoli
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