Uso dei permessi 104 per attività diverse dall’assistenza: legittimo il licenziamento

Abuso dei permessi ex Legge 104 legittima il licenziamento

La Cassazione, con ordinanza n. 6468 del 12 marzo 2024, è tornata sul tema dell’uso improprio dei permessi previsti dalla legge 104/1992 affermando che l’utilizzo da parte del lavoratore dei permessi per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile (ossia per interessi personali) costituisce giusta causa di licenziamento in quanto viola le finalità per cui il beneficio è concesso.

La pronuncia ribadisce il principio per cui l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso ex L. n. 104/92, deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile. In questo contesto è quindi legittimo il controllo del dipendente da parte del datore di lavoro mediante agenti investigativi.

Il caso

Una lavoratrice, dipendente di una banca, aveva fruito di permessi legge 104/92 per assistere i genitori disabili. La società datrice di lavoro, tuttavia, aveva scoperto, anche tramite indagini di un’agenzia investigativa, che i periodi di assenza non erano effettivamente dedicati all’assistenza dei familiari in situazione di gravità, bensì utilizzati per attività del tutto estranee a quella finalità. Di conseguenza, la banca aveva disposto il licenziamento disciplinare.

La lavoratrice impugnava il licenziamento chiedendo che ne venisse accertata l’illegittimità e che venisse, altresì, dichiarato illegittimo l’utilizzo degli agenti investigativi per finalità di controllo della prestazione lavorativa.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento è legittimo in quanto l’abuso dei permessi contrasta con la finalità per cui il legislatore li riconosce.

I permessi comportano un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro (nonché un costo per l’ente assicurativo), giustificato solo dalla necessità di assistere la persona disabile. Se il nesso tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza stessa manca, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto, o ancora di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo.

Con riferimento alla legittimità dei controlli tramite agente investigativo, la Cassazione ha ribadito la legittimità del ricorso a investigatori privati da parte del datore di lavoro. Tali controlli sono ammessi non per verificare l’adempimento della prestazione lavorativa, ma per accertare eventuali illeciti, frodi o comportamenti penalmente rilevanti, come il falso utilizzo dei permessi di cui alla legge 104.

In conclusione, la Cassazione con l’ordinanza in esame sancisce che:

  • L’abuso dei permessi di cui alla legge 104 costituisce giusta causa di licenziamento.
  • È legittimo l’uso di investigatori privati per scoprire se l’assenza è rivolta a fini estranei all’assistenza del disabile.

Quindi, la Cassazione conferma l’orientamento ormai consolidato per cui chi fruisce di permessi 104 deve rimanere fedele alla loro finalità assistenziale. In caso contrario, il datore di lavoro può legittimamente interrompere il rapporto di lavoro per giusta causa.

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