Indennità di accompagnamento: le incompatibilità

indennita accompagnamento incompatibilita

L‘indennità di accompagnamento è una prestazione concessa, indipendentemente dal reddito, al fine di garantire il raggiungimento di una situazione di indipendenza fisica al beneficiario.

L’indennità è incompatibile con:

– analoghe indennità elargite per causa di guerra(si pensi alla “indennità di assistenza e di accompagnamento”, che spetta solo ai titolari di pensione di guerra di I categoria). E’ comunque data la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988)

– analoghe indennità concesse per causa di lavoro o di servizio. E’ data anche in tal caso la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988)

– indennità di frequenza(art. 3, Legge 289/90)

– ricovero gratuito in istituti o in case di riposo pubbliche o in regime convenzionato, che provvedano al suo sostentamento (art. 14-septies, 2°comma, Legge 33/1980, art. 12, comma 3, Legge 118/ 1971). S’intende qui il ricovero con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunge una contribuzione al fine di ottenere un migliore trattamento. Al contrario, il ricovero in day hospital non è causa di incompatibilità, così come non lo è il periodo di detenzione, nel quale non viene meno l’esigenza di assistenza.

Scelta per il trattamento economico più favorevole

Nel caso di incompatibilità tra l’indennità di accompagnamento e le altre provvidenze economiche, si può comunque operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche, optando per il trattamento economico più favorevole .

Questa facoltà di scelta deve però essere esercitata non appena l’interessato riceve la notifica del provvedimento dei trattamenti pensionistici incompatibili (D.M. 553/92).

Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale

Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di indennità di accompagnamento con la sentenza n. 2270 del 02/02/2007, in cui ha chiarito che il ricovero in un ospedale pubblico non è la stessa cosa del ricovero gratuito in istituto, cui fa riferimento l´ art. 1 della legge n. 18 del 1980 che sancisce l’incompatibilità tra l’indennità di accompagnamento ed il ricovero gratuito dell’invalido in istituto.

Dunque, l’accompagnamento spetta all’invalido civile anche durante il ricovero in ospedale, sempre che si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

L’indennità di accompagnamento è invece compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa (art. 1, Legge 508/1988), quando la persona abbia una residua capacità di lavoro.

L’indennità di accompagnamento è cumulabile con:

pensione per gli invalidi civili;

le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall’INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (art. 12 Legge 412/1991);

le pensioni a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio. Quindi, anche con la rendita INAIL.

In caso di pensioni a carattere diretto, elargite per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, occorre chiarire:

-se l’interessato è stato riconosciuto invalido civile per una qualsiasi malattia o menomazione e subisce successivamente un infortunio sul lavoro (INAIL) o per causa di servizio, questo ultimo evento verrà valutato separatamente dall’invalidità civile già riconosciuta, con il conseguente possibilità di cumulo delle provvidenze economiche. Tale cumulo, però, è ammesso solo per gli invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti (art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91).

-Così, la stessa persona già dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o di servizio, può essere riconosciuta invalida civile solo nel momento in cui subentri una minorazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell’aggravamento o dell’interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall’invalidità civile.

L’art. 1 della Legge 508/1988, che ha stabilito l’incompatibilità dell’indennità di accompagnamento con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, deve quindi essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo opera solo riguardo a prestazioni dirette a fronteggiare alle medesime esigenze cui fa fronte l’indennità di accompagnamento e non anche riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità.

Dunque, in caso di pluriminorazioni, l’indennità di accompagnamento è cumulabile con:

  • pensione ciechi assoluti;
  • indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti ( 2, Legge 429/1991);
  • pensione ciechi parziali;
  • indennità speciale ciechi parziali;
  • pensione sordomuti;
  • indennità di comunicazione sordomuti.
Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

10 Commenti

  1. lettura interessante ma non ha risolto i miei dubbi e cioè :
    domanda di invalidità civile equivale a richiesta di accompagnamento da fare nella modalità stabilita da INPS (telematicamente) ?

    patologie ed età ultra novantenne, invalidità riconosciuta nel 2008 del 80% danno diritto all’accompagnamento?

    • Se la signora è invalida all’80% può chiedere l’aggravamento nella stessa maniera in cui viene fatta per la prima volta domanda di invalidità civile. Sono le patologie a dare diritto all’accompagnamento e comunque il fatto che la signora non sia in grado di deambulare o in ogni caso di compiere da sola gli atti della vita quotidiana.

  2. Buongiorno Avv.
    Mio figlio Gaetano : 38 anni , nato nel 1976 ha percepito fino a 18 anni pensione d’invalidità e assegno di accompagnamento . Diagnosi :Tetraparesi spastica da encefalopatia infantile . Nel 1994 a 18 anni in seduta con la commissione medica U.S.S.L . abbiamo risposto ( io e mio marito) ad una loro domanda cosa avremmo voluto per nostro figlio per il suo futuro . Risposta : una vita normale nei suoi limiti , un lavoro che gli desse la dignità di uomo . La commissione certificava : invalido 80% con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74% In quel periodo mio figlio era studente ha poi conseguito diploma di qualifica addetto alla segreteria . da quel momento percepiva solo pensione d’invalidità, senza accompagnamento . Nel 2001 ha iniziato a lavorare come collaboratore scolastico statale. Abbiamo subito trasmesso all’Inps la situazione lavorativa e superando il reddito annuo non ha avuto diritto più alla pensione (questo lo sapevo e quindi lo accetto ) nel 2004 in un’altra seduta A.S.L.è stata riconfermata la stessa diagnosi e invalidità . Da anni io mi chiedo: è possibile che mio figlio pur avendo legge 104 ( è claudicante ed ha il braccio sinistro paralizzato ) quindi ha bisogno nella sfera personale quotidiane. Per lavorare deve rinunciare ad un suo diritto ? Mio figlio è molto contento del suo lavoro che svolge da quasi 15 anni con molto entusiasmo . Lo apprezzano molto nell’ambito lavorativo ( tutti ) per la sua volontà e disponibilità . Cosa dice la legge in questi casi ? Mio figlio può mantenere il suo lavoro e percepire l’accompagnamento ? Perchè secondo me , ( madre ) mio figlio da 20 anni sta rinunciando ad un suo diritto .Forse per ignoranza e troppo onestà dei genitori . Cosa posso fare per mio figlio ? Mi potrebbe dire come devo agire ? La ringrazio moltissimo per avermi ascoltata e spero tanto in una sua risposta tramite Email . La saluto cordialmente . Grazie di cuore !

  3. Buongiorno Avv.
    Mio figlio Gaetano : 38 anni , nato nel 1976 ha percepito fino a 18 anni pensione d’invalidità e assegno di accompagnamento . Diagnosi :Tetraparesi spastica da encefalopatia infantile . Nel 1994 a 18 anni in seduta con la commissione medica U.S.S.L . abbiamo risposto ( io e mio marito) ad una loro domanda cosa avremmo voluto per nostro figlio per il suo futuro . Risposta : una vita normale nei suoi limiti , un lavoro che gli desse la dignità di uomo . La commissione certificava : invalido 80% con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74% In quel periodo mio figlio era studente ha poi conseguito diploma di qualifica addetto alla segreteria . da quel momento percepiva solo pensione d’invalidità, senza accompagnamento . Nel 2001 ha iniziato a lavorare come collaboratore scolastico statale. Abbiamo subito trasmesso all’Inps la situazione lavorativa e superando il reddito annuo non ha avuto diritto più alla pensione (questo lo sapevo e quindi lo accetto ) nel 2004 in un’altra seduta A.S.L.è stata riconfermata la stessa diagnosi e invalidità . Da anni io mi chiedo: è possibile che mio figlio pur avendo legge 104 ( è claudicante ed ha il braccio sinistro paralizzato ) quindi ha bisogno nella sfera personale quotidiane. Per lavorare deve rinunciare ad un suo diritto ? Mio figlio è molto contento del suo lavoro che svolge da quasi 15 anni con molto entusiasmo . Lo apprezzano molto nell’ambito lavorativo ( tutti ) per la sua volontà e disponibilità . Cosa dice la legge in questi casi ? Mio figlio può mantenere il suo lavoro e percepire l’accompagnamento ? Perchè secondo me , ( madre ) mio figlio da 20 anni sta rinunciando ad un suo diritto .Forse per ignoranza e troppo onestà dei genitori . Cosa posso fare per mio figlio ? Mi potrebbe dire come devo agire ? La ringrazio moltissimo per avermi ascoltata e spero tanto in una sua risposta tramite Email . La saluto cordialmente . Grazie di cuore !

  4. Egregio avvocato,
    nel 2011 mi hanno applicato un pacemaker bicamerale ed ho fatto domanda per l’assegno ordinario di invalidita’ e’ mi e’ stata accettato.
    nel 2013, mi hanno riscontrato un tumore al colon , cosa che e’ stato asportato chirurgicamente ed mi hanno dato il 100% di invalidita’ con pensione invio. Nel 2014 essendo che la mia eta’ ha raggiunto i 65 anni la pensione invio si e’ trasformata automaticamente in assegno sociale.
    Nel mese di ottobre 2015 il giorno 9 sono stato chiamato a visita di revisione della invalidita’ e l’esito di questa visita e’ la seguentehttp://m.nissan.it/intro?modelCode=104733&modelType=passenger&cid=ban_11576157:
    Invalido ultrasessantaciquenne con difficolta’ persistente a svolgere le funzioni ed i compiti della sua eta’( 509/88- 124/98) grave 100%.
    Data decorrenza 29/07/2015 codici allegati i cd : 153- 401- 996.0.1
    Vorrei sapere, l’assegno sociale che percepito prima, mi e’ stato revocato oppure no?
    La decorrenza inserita nel verbale riguarda qualche provvidenza economica?
    mi hanno dato l’ indennita’ di accompagnato con la 509/88?
    Vi ringrazio e resto in attesa
    gaetano iannini

    • L’assegno sociale non le è stato revocato a meno che non abbia superato i limiti di reddito per il relativo diritto. E il verbale che le è stato recapitato conferma solo l’invalidità al 100%.
      In ogni caso tenga presente che il compimento del 65esimo anno di età da parte dell’invalido segna una linea di confine che “cristallizza” la situazione in essere a quel momento: di conseguenza la persona cessa di essere titolare delle prestazioni di invalidità civile e per il futuro fruisce dell’assegno sociale senza che l’INPS si possa rimettere in discussione la permanenza del requisito sanitario anche per il periodo successivo a tale data.
      Pertanto, i verbali riguardanti accertamenti sanitari compiuti dopo il 65esimo anno di età non vanno più presi in considerazione.
      Saluti

  5. Egregio Avvocato,
    Il giorno 7 ottobre 2015 mio padre, già invalido civile al 100%, è stato sottoposto a visita della commissione ASL per il riconiscimento anche dell’indennità d’accompagamneto. Ogg 12 gennaio 2016 ci è stata recapitata una lettera, datata 7 gennaio 2016, dell’Inps con la quale ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della Legge 295/90 è stata disposta la sospensione della procedura invitando, nel contempo, mio padre ad un’ulteriore visita presso la Commissione medico-legale dell’Inps. Alla luce di quanto rappresentatole e nella considerazione che la lettera del 7 gennaio 2016 sia intervenuta oltre i 60 giorni previsti dalla normativa vugente e non riportando, tra l’alltro alcuna motivazione medico-legale dettagliata ed esplicita per la sospensione della procedura Le chiedo se possiamo avvantaggiarci del silenzio assenso o eventualmente ricorrere contro la sospensione della procedura. La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà riservarsi.
    Cordiali saluti.

    Leonardo

  6. Salve Avv. Delle Side,
    sono un insegnante statale di scuola primaria. A breve, purtroppo, dovrò tornare in dialisi per la seconda volta dopo un trapianto che è durato 13 anni.
    Le chiedo se mi potrà essere riconosciuta un’invalidità con accompagnamento.
    Grazie per la risposta.

    Aurelio

  7. Buongiorno
    Mia mamma prende l accompagnamento da circa un anno. Le sue condizioni si sono aggravate e ora va in una casa di riposo.la domanda é questa.
    Continuando a dargli l assegno anche quando avrà la residenza in questo istituto?

  8. Buongiorno vorrei sottoporre il seguente quesito; mio padre riceve dal 1994 un assegno Inail per invalidità sul luogo di lavoro edilizia per la precisione. Da quest’anno è in Rsa è dializzato ed ha subito un amputazione ad un arto per malattia diabetico. Di recente ha fatto la visita di invalidità ed ha ottenuto l’assegno di accompagnamento. Ne presentare la richiesta abbiamo dichiarato che percepisce un indennità inail. Pochi giorni fa è arrivata per conoscenza una lettera dove vuene detto che stanno facendo delle verifiche per la compatibilità o meno per l’assegno di accompagnamento. Lei mi sa rispondere a riguardo se ne ga diritto o meno? Cordiali saluti

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