Aumento pensioni di invalidità 2020: facciamo il punto

Aumento delle pensioni di invalidità 2020

Con sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e successivo decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, è stato previsto l’aumento delle pensioni di invalidità civile fino a 651,51 euro per 13 mensilità.

L’aumento spetta ai titolari di pensione di inabilità (quindi invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità ordinaria di cui alla legge n. 222/1984, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, a patto che siano rispettati precisi limiti reddituali.

Aumento delle pensioni di invalidità 2020

Ciò significa che l’aumento totale della pensione di invalidità non spetta a tutti gli invalidi civili totali, ma solo a chi non è coniugato e non lavora.

Quanto ai limiti reddituali, occorre non superare quelli di seguito indicati, altrimenti non si ha diritto alla maggiorazione:

  • 8.469,63 euro per il pensionato non coniugato;
  • 14.447,42 euro per il pensionato coniugato.

Se entrambi hanno diritto all’aumento, questo concorre al calcolo reddituale.

Dunque, l’aumento totale della pensione spetta all’invalido civile al 100% che non è sposato e non lavora. Mentre, per il pensionato coniugato o che lavora, l’incremento diminuisce fino ad azzerarsi.

Questo significa che il l’invalido che convive oppure che è a carico dei genitori viene agevolato a discapito invece di ha deciso di sposarsi o lavorare.

  • L’invalido civile al 100% o inabile al lavoro (inabilità ordinaria) NON CONIUGATO e con un REDDITO PARI A ZERO, avrà diritto all’incremento massimo della pensione, ossia a € 651, 51 per tredici mensilità.
  • Invece, l’invalido civile al 100% NON CONIUGATO che percepisce un REDDITO SUPERIORE ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ ha diritto ad un aumento tale da far arrivare la somma della pensione più il reddito personale al limite di 8.469,63 euro.

Dunque, a titolo di esempio, se il reddito personale è di € 2.000 l’anno e la pensione percepita è pari a 3.728,53 l’anno (equivale alla pensione al 100% annuale), l’invalido ha diritto ad un incremento di € 211 al mese. Infatti, 2.000 euro + 3.728,53 = 5.728,53 (reddito annuo dell’invalido); quindi,  8.469,63 (limite di reddito annuo da non superare per il diritto all’aumento) – 5.728,53 * 13 (mensilità) = 211 (incremento mensile spettante).

  • L’invalido civile al 100% con reddito pari a zero e CONIUGATO con una persona che lavora, avrà diritto, oltre alla pensione di invalidità, ad un aumento che fa arrivare la somma della pensione percepita più il reddito del coniuge al limite di 14.447,42 euro.

Dunque, a titolo di esempio, se il reddito del coniuge è pari a 8.000 euro l’anno e la pensione di invalidità percepita è di 3.728,53 euro l’anno, l’invalido avrà diritto ad un incremento mensile di 209 euro. Infatti, 8.000 euro + 3.728,53= 11.728,53 è il reddito annuo dell’invalido e del coniuge. Per cui, 14.447,42 euro – 11.728,53*13= 209 euro (incremento mensile spettante).

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