Assegno Temporaneo Figli Minori (circolare Inps n. 92, 30 giugno 2021)

Assegno Temporaneo Figli Minori

Dal prossimo 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per l‘assegno temporaneo figli minori, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico.

Assegno Temporaneo Figli Minori

L’assegno temporaneo  figli minori è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare. Vengono inoltre incrementati gli importi erogati a titolo di ANF.

La misura, diretta a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’adozione dei decreti attuativi sull’Assegno Unico e universale.

A chi spetta l’Assegno temporaneo Figli Minori

L’assegno spetta ai nuclei familiari aventi figli minori a carico e che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):

Nello specifico, spetta a:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Importo dell’Assegno temporaneo figli minori

L’assegno temporaneo figli minori viene erogato in base al numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).

In particolare:

  • l’importo mensile spettante è diverso a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
  • l’importo spetta in misura piena in caso di ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per diminuire fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE .

Gli importi dell’assegno sono inoltre MAGGIORATI DI 50 EURO PER CIASCUN FIGLIO MINORE CON DISABILITÀ presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Ad esempio, in caso di nucleo familiare composto da due figli minori, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo dell’assegno temporaneo figli minori sarà pari a 335 euro (€ 167,5 x 2 figli);

In caso, invece, di nucleo familiare composto da tre figli minori, di cui uno disabile, con ISEE pari a 15.000 euro, l’importo spettante complessivamente è pari a 376,7 euro (€ 108,9 x 3 figli + € 50 per il figlio con disabilità.

Qualora il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo figli minori viene computato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

Modalità di pagamento dell’assegno temporaneo

L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente;
  • bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
  • carta di pagamento con IBAN ;
  • libretto postale intestato al richiedente.

Il pagamento viene compiuto al genitore richiedente l’assegno che convive con il figlio minore.

Nei casi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice (legge 54/2006), l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.

Requisiti assegno temporaneo

Colui che richiede l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ( ISEE minorenni).

L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
  • Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo figli minori sarà riconosciuto con decorrenza dal mese di luglio 2021. Invece, nel caso la domanda venga presentata dopo il 30 settembre, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Non saranno accolte le domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, oppure l’ ISEE è scaduto o ancora in caso di  DSU in cui non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto.

Nell’ipotesi di ISEE recante omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione (presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ ISEE ; presentando una nuova DSU , comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU , con effetto retroattivo, qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale).

In via transitoria, per le domande di assegno temporaneo presentate entro il 30 settembre 2021 sarà possibile esibire la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 30 settembre.

Nell’ipotesi di variazioni del nucleo familiare, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio, perciò occorre proporre una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.

Non dovranno presentare alcuna domanda per ottenere l’assegno temporaneo figli minori, i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, in quanto la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento del Reddito di Cittadinanza.

Fonte: www.inps.it

Messaggio Inps 2331 del 17/06/2021

Circolare Inps n. 92 del 30/06/2021

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