
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per dare dei chiarimenti riguardo all’applicazione della detrazione 110%, di cui al dl 34/2020 art. 119, convertito nella legge 77/2020, in riferimento all’installazione di una piattaforma elevatrice, a uso comune, da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari di un edificio.
Detrazione 110% per l’installazione e posa in opera di una piattaforma elevatrice
Con la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 455/2021 è stato dunque precisato che le spese sostenute dal condominio per gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, nello specifico per l’installazione di una piattaforma elevatrice riservata ai soggetti con ridotta capacità motoria, godono della detrazione del 110%. Pertanto, i condòmini, indipendentemente dalla propria età, potranno disporre della predetta agevolazione in ragione dei millesimi di proprietà o sulla base di altri criteri e potranno scegliere la cessione o lo sconto sul corrispettivo.
Il caso
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è derivata dalla richiesta di un soggetto che ha fatto presente di essere il coniuge di una proprietaria di una unità immobiliare, facente parte di un edificio composto da 4 unità catastali a destinazione abitativa; che, quindi, è intenzione dei condòmini eseguire alcuni interventi di miglioramento energetico del condominio, con l’esecuzione della coibentazione termica delle pareti e con la realizzazione di un nuovo impianto di elevazione destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’istante chiedeva dunque se vi fosse la possibilità di beneficiare del 110% per tali interventi e se tale agevolazione fosse fruibile dai condòmini ultrasessantacinquenni.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 455/2021 ripercorre tutta la disciplina, ricordando che le spese devono essere sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 e che sul tema sono stati forniti numerosi chiarimenti con i vari documenti di prassi emanati (circ. 24/E/2020, risoluzione 60/E/2020 e circ. 30/E/2020) cui la stessa rinvia per la valutazione degli aspetti di carattere generale.
In particolare, però, ricorda che con la lett. d), del comma 66 dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), il comma 2 dell’art. 119 del dl 34/2020 è stato modificato con la previsione che, quali interventi trainati, rientrano nel 110% anche i lavori indicati nella lett. e), comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) anche se eseguiti da persone di età superiore a sessantacinque anni; in particolare, con tale ultima disposizione, si fa riferimento agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge 104/1992.
Con un preciso documento (circ. 19/E/2020) è stato poi chiarito che tali opere possono essere conseguite sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che possono riguardare diverse tipologie di lavori (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, servici igienici, impianti elettrici, rampe e quant’altro), nel rispetto delle caratteristiche indicate nel dm 236/1986.
Per gli interventi indicati, destinati alla eliminazione delle dette barriere, risulta poi irrilevante la presenza di ultrasessantacinquenni atteso che, come indicato della circolare appena richiamata (n. 19/E/2020) la detrazione compete a prescindere di ulteriori requisiti; in tal caso, pertanto, il singolo condòmino e non soli i condòmini ultrasessantacinquenni, possono usufruire delle detrazioni edilizie per i lavori eseguiti.
Pertanto, il detto principio deve estendersi anche alla detrazione 110%, restando inteso che il limite di spesa è attualmente fissato in 96 mila euro, che si tratta dell’installazione di una piattaforma elevatrice destinata a migliorare la mobilità di portatori di handicap e che, sulla base della recente risposta all’interrogazione parlamentare citata, è possibile optare, da parte di ogni condòmino, cui verranno attribuite le quote di spesa spettanti sulla base dei millesimi o di altri criteri oggettivi, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti c.c., per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, sia per gli interventi di efficientamento energetico, sia per i lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
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