Revoca invalidità civile: non occorre più presentare nuova domanda all’Inps

Revoca invalidità civile nuova domanda

Importante pronuncia della Cassazione a sezioni unite n. 14561 del 9 maggio 2022 che si è finalmente pronunciata sulla questione della revoca dell’invalidità civile e nuova domanda amministrativa.

Revoca invalidità civile: non occorre più presentare nuova domanda all’Inps

Per cui si è sancito che in caso di revoca di una prestazione assistenziale, qualora si intenda proporre azione giudiziaria volta ad accertare la persistenza dei requisiti ai fini del diritto alla prestazione di invalidità, NON OCCORRE PIU’ PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA.

La sentenza si è inoltre pronunciata anche in merito all’applicabilità dell’art. 149 disp. att. cpc (aggravamenti sanitari intervenuti in corso di giudizio) ai giudizi avverso i verbali di mancata conferma dell’invalidità, specificando:  “A tale soluzione non è di ostacolo l’eventualità che nel corso del giudizio si accerti che i requisiti per beneficiare della prestazione fossero effettivamente venuti meno al momento della revoca e che se ne fossero realizzate nuovamente le condizioni successivamente posto che a norma dell’art. 149 disp. att. cod.proc.civ. resta comunque nella facoltà del giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento”.

Il caso

La decisione riguardava la revoca dell’indennità dell’accompagnamento.  Sinora la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto l’orientamento secondo cui la revoca dell’invalidità civile estingue la prestazione costringendo, dunque, il cittadino a presentare una nuova domanda amministrativa all’Inps in assenza della quale, in coerenza con i criteri di procedibilità, è impedita l’azione giudiziaria.

Tale orientamento è stato criticato dalla Sezione Lavoro della Cassazione che ne ha chiesto un ripensamento alle Sezioni Unite per due ordini di motivazioni. In primo luogo, perché non assicura al cittadino la continuità della prestazione assistenziale nel caso in cui la domanda amministrativa non sia presentata tempestivamente alla revoca e ciò ancorché il giudice abbia accolto la richiesta. In secondo luogo, perché duplica, senza alcuna ragione, l’azione amministrativa che si troverebbe a dover pronunciarsi nuovamente su un controllo già svolto e che ha portato alla revoca della prestazione.

La sentenza

Con la sentenza odierna le Sezioni Unite della Cassazione hanno condiviso in toto le perplessità della sezione rimettente. Nelle motivazioni i giudici evidenziano prima di tutto che gli attuali controlli imposti dal legislatore rendono le vicende estintive sopravvenute ormai eventi fisiologici e non eccezionali del rapporto assistenziale. Revoche che possono scaturire sia dai controlli annuali che straordinari disposti periodicamente a campione.

Nelle motivazioni la sentenza conferma l’irrazionalità nel dover presentare una nuova domanda e quindi chiedere un nuovo accertamento amministrativo che si è appena concluso con la revoca della prestazione. Un duplicato inutile che influisce sulla decorrenza della prestazione che (a seguito di accoglimento del ricorso giudiziario) non potrà essere “ripristinata”, ma decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data della sua presentazione della domanda con effetti negativi per il beneficiario.

Questo orientamento, secondo le sezioni Unite,  pone a carico del pensionato non solo l’onere di agire in giudizio nel termine semestrale di decadenza dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca, ma anche quello di attivare un nuovo procedimento amministrativo che altro non è se non una replica di quel controllo già svolto in sede di revisione al quale si collega l’insorgenza di un nuovo diritto che è, sì identico nel contenuto rispetto a quello revocato, ma non assicura la continuità della prestazione.

La sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 14561 /2022 aderisce ai timori della sezione Lavoro osservando che i criteri sinora utilizzati “complessivamente non rispondono ad un criterio di ragionevolezza che ne giustifichino la condivisione”. Pertanto, ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

Quindi, da oggi l’interessato potrà rivolgersi direttamente in Tribunale (entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento di revoca, a pena di decadenza) a prescindere dalla preventiva presentazione all’Inps di una nuova domanda amministrativa.

Testo della Sentenza Cassazione a sezioni unite n. 14561 del 9 maggio 2022

 

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