I destinatari dell’amministrazione di sostegno

destinatari amministrazione di sostegno

Ai sensi dell’art 404 del c.c. l’amministrazione di sostegno si applica in presenza dei seguenti presupposti:

  • sussistenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica;
  • impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
  • nesso di causalità tra l’infermità o la menomazione fisica o psichica e l’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

I destinatari dell’amministrazione di sostegno

Si deve precisare che per “infermità” si intende normalmente l’infermità mentale, mentre la “menomazione psichica” è l’indebolimento delle facoltà intellettive che non sfocia nella malattia mentale. In quest’ultima vi rientrano una serie di forme di disagio psichico di varia entità e diverse condizioni di fragilità che possono compromettere l’autonomia della persona come le patologie depressive, l’autismo, la sindrome di down ecc. Le menomazioni fisiche consistono invece in qualsiasi alterazione nel corpo che lasci intatta la sfera cognitiva e volitiva, ma che incide sull’autonomia della persona.

Il riferimento all’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi non è solo agli affari di natura patrimoniale o finanziaria, ma a tutti gli interessi della persona, tra cui la cura della propria salute, la gestione degli aspetti relazionali, negoziali ecc.

Chi sono i destinatari dell’ADS

A titolo esemplificativo, si riportano una serie di casi in cui può procedersi all’apertura dell’amministrazione di sostegno:

  1. persone in coma o stato vegetativo. In merito la Cassazione con sent. n. 13584/2006 ha stabilito che il criterio da adottare per stabilire se applicare in tali casi l’ADS o la misura dell’interdizione non sta tanto nella gravità dell’incapacità della persona da proteggere, quanto nell’idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata.
  2. casi di prodigalità, di alcool dipendenza e tossicodipendenza. Si tratta di fattispecie a cui di solito si applica l’inabilitazione, ma in concreto l’ADS ha quasi del tutto assorbito le fattispecie rientranti nell’inabilitazione per la sua maggiore duttilità.
  3. soggetti di età avanzata. La vecchiaia in sé non legittima un automatico ricorso alla misura dell’ADS, ma è anche vero che ad essa sono associate molteplici patologie in grado di compromettere l’autonomia dell’individuo, basti pensare a patologie degenerative come la demenza o l’Alzheimer, alle patologie acute come l’ictus o le cardiopatie. È dunque inevitabile che la misura dell’ADS vada applicata alle persone in età avanzata affette da tali disturbi.
  4. cittadini stranieri. La materia è regolata dalla legge 218/1995, art 43 e 44, secondo cui si dovrebbe fare riferimento alle leggi straniere e si dovrebbe escludere l’applicazione delle norme italiane sull’amministrazione di sostegno. Tuttavia, una parte della giurisprudenza di merito esclude la possibilità di ricorrere all’ADS, applicando invece la misura dell’interdizione, là dove il Paese di origine del cittadino straniero non preveda un istituto assimilabile all’ADS.
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