
La legge di Bilancio 2022 ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato, c.d. opzione donna, calcolato con il metodo contributivo, alle lavoratrici (dipendenti e autonome) che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021. Un messaggio Inps (n. 169 del 13 gennaio 2022) ha fornito alcuni chiarimenti sulla proroga.
Opzione donna: con essa non si può godere di benefici e contributi figurativi per maternità
I requisiti restano distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le autonome:
- Se dipendenti serve e un’età anagrafica minima di 58 anni e 35 anni di contributi (da perfezionare entro il 31.12.2021);
- se autonome serve un’età anagrafica minima di 59 anni e sempre un’anzianità contributiva minima di 35 anni (da perfezionare entro il 31.12.2021);
Per l’opzione donna resta in vigore il regime della finestra secondo cui l’assegno non viene erogato il mese successivo alla maturazione dei requisiti, ma dopo un periodo di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.
Decurtazione dell’assegno
Chi opta per l’opzione donna deve mettere in conto una riduzione dell’assegno intorno al 20% rispetto a quanto si otterrebbe, a parità di condizioni, con il sistema misto.
Il taglio dell’assegno, tuttavia, può variare a seconda dell’età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, della retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime. In linea generale, la decurtazione sarà tanto più intensa quanto è minore l’età anagrafica di accesso alla pensione. Questo è dovuto al fatto che le regole del sistema contributivo prevedono che l’importo dell’assegno sia legato ai coefficienti di trasformazione, cioè a quei parametri che traducono in pensione il montante contributivo, che dipendono dall’età anagrafica alla decorrenza della pensione del lavoratore.
Inoltre, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata, con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all’INPS, più la riduzione sarà minore; al contrario, maggiore è l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota notevole calcolata attraverso il sistema retributivo, maggiore sarà la riduzione dell’assegno pensionistico.
Cristallizzazione
Va ricordato che se i requisiti per l’accesso all’opzione donna sono stati maturati entro il 31 dicembre 2021, è possibile esercitare comunque l’opzione in qualsiasi momento successivo. Quindi, una lavoratrice, in possesso dei requisiti può optare per questo trattamento pensionistico anticipato in qualsiasi momento successivo dopo aver controllato, ad esempio, l’impossibilità di trovare una occupazione alternativa che le consenta di maturare il requisito Fornero o vagliato altre strade per l’uscita anticipata. Tale facoltà non va sottovalutata in quanto ha risvolti anche sull’assegno pensionistico; infatti, questa dilatazione dell’uscita implica un aumento dell’assegno pensionistico proprio in virtù dell’effetto sopra descritto.
Altre caratteristiche
Va detto che l’opzione donna limita l’applicazione delle regole del sistema contributivo alle sole regole di calcolo. Questo significa che, sebbene, la prestazione è determinata con il calcolo contributivo resta giuridicamente di natura mista. Ciò comporta la conseguenza che alla prestazione si applicano le disposizioni sull’integrazione dell’assegno al trattamento minimo (poco più di 525 euro lordi mensili) e non è richiesto il rispetto del requisito dell’importo minimo dell’assegno come invece previsto per le pensioni contributive (pari, nello specifico, cioè 1,5 volte l’assegno sociale).
Per di più, per il calcolo di 35 anni di contributi sono utili per le lavoratrici dipendenti del settore privato, nel limite di 52 settimane annue: la contribuzione obbligatoria, da riscatto, da ricongiunzione, volontaria e figurativa con esclusione, tuttavia, della contribuzione accreditata per malattia e disoccupazione.
Invece, nei confronti delle lavoratrici non si applicano gli “abbuoni” previsti per le lavoratrici madri dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che riconoscono periodi di accredito figurativo in caso di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età, né la maggiorazione del 50% del periodo di lavoro svolto nella minore età.
Possono usufruire dei benefici per maternità ai fini del calcolo per l’opzione donna solo:
- alle lavoratrici il cui primo accredito contributivo è successivo al 1° gennaio 1996;
- alle lavoratrici che optano per il calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23 della legge n. 335/1995 (scelta che comporta la migrazione anche dal punto di vista giuridico al sistema contributivo e quindi da non confondere con l’opzione donna);
- alle lavoratici che optano per il calcolo della pensione nella gestione separata ai sensi dell’articolo 3 del Dm 282/1996.
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