
Come ripristinare l’invalidità civile a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico?
L’invalidità civile, si ricorda, è una prestazione economica collegata al reddito, ossia riconosciuta in presenza di patologie di una certa rilevanza e di precisi requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda.
Le prestazioni economiche di invalidità civile sono l’assegno mensile che spetta agli invalidi civili parziali (riconosciuti con percentuale tra il 74 ed il 99%) e la pensione di inabilità civile (che spetta agli invalidi totali, con il 100%)
Quindi, l’Inps per poter verificare che i soggetti possano beneficiare delle prestazioni economiche di invalidità civile, deve controllare appunto che non vengano superati determinati limiti di reddito.
Revoca invalidità per superamento dei redditi
Nel caso in cui si perda il diritto all’assegno mensile di invalidità o alla pensione di inabilità a causa del superamento dei limiti di reddito, è possibile riattivare il pagamento, ossia ripristinare la prestazione, senza dover ripetere l’intero iter sanitario. Ciò però è possibile solo ad una condizione: occorre che il verbale di invalidità non sia antecedente di più di due anni rispetto alla data di ripristino.
Proprio con il messaggio n 1487 del 4 aprile 2017, l’Inps detta dei chiarimenti in merito alle modalità di ripristino delle prestazioni economiche assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico.
Nello specifico, il messaggio in questione fa una distinzione:
In caso di reiezione della domanda di invalidità civile, cecità e sordità per mancanza dei requisiti socio-economici.
Se quindi la domanda iniziale viene respinta per mancanza dei requisiti socio-economici e successivamente l’interessato rientra nei limiti di reddito previsti per la corresponsione della prestazione economica, basta presentare UN’ISTANZA DI RIESAME mediante l’invio del modello AP93, cui dovrà essere allegato il verbale sanitario in corso di validità già in suo possesso. Non occorre pertanto riattivare tutta la procedura di accertamento del requisito sanitario per ottenere la prestazione economica. Se l’Inps, a seguito dell’istruttoria, accerterà la sussistenza dei requisiti socio-economici provvederà alla liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione del modello AP93.
In caso di revoca della prestazione economica a causa della sopravvenuta perdita del requisito socio-economico.
Nel caso in cui la prestazione economica di invalidità civile è stata revocata, ad esempio per permanenza all’estero per più di anno dalla sospensione della prestazione, è possibile ripristinare la prestazione nel momento in cui successivamente l’interessato ritiene di essere tornato titolare dei requisiti socio-economici. Anche in questo caso basta presentare una domanda di ripristino della prestazione economica con l’invio del modello AP93, allegando il verbale sanitario in corso di validità. Non occorre riattivare tutta la procedura di accertamento sanitario e la domanda verrà accolta, se sussistano i requisiti socio-economici, con conseguente liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione del modello AP93 (come da messaggio n. 15972/2013).
In caso di sospensione della prestazione economica a causa della perdita provvisoria del requisito socio-economico.
Nel caso in cui la prestazione è stata sospesa per la predita temporanea dei requisiti socio-economici necessari (ad esempio per ricovero dell’interessato, venir meno della frequenza scolastica, superamento dei limiti di reddito per liquidazione di arretrati ecc…), l’interessato, nel momento in cui ritiene che i suddetti requisiti siano nuovamente perfezionati, può presentare una domanda di ricostituzione senza dover riattivare l’intera procedura di accertamento del requisito sanitario.
Ricapitolando:
- il titolare di una pensione di invalidità civile, nel momento in cui supera il limite di reddito previsto dalla legge, può vedersi revocare o sospendere la prestazione di invalidità.
- Se l’accertamento sanitario (ossia la data indicata sul verbale di invalidità) è avvenuto prima che siano trascorsi 2 anni dalla revoca o dalla sospensione, e l’invalido rientra nuovamente nei limiti di reddito, si può richiedere il ripristino della prestazione economica di invalidità senza doversi sottoporre ad un nuovo accertamento sanitario (senza cioè dover presentare una nuova domanda amministrativa di invalidità civile).
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