
Si è già parlato in questo articolo (Coronavirus: disposizioni a favore dei disabili nel decreto-legge “Cura Italia”) delle misure di sostegno per le famiglie con persone con disabilità previste dal Decreto “Cura Italia”.
Ma queste misure di sostegno alle famiglie con persone con disabilità sono sufficienti?
Congedi Parentali (ART. 23)
Si tratta di uno specifico congedo di 15 giorni a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli con età non superiore ai 12 anni. Per siffatto congedo spetta una indennità pari al 50% della retribuzione. Il limite di età non si applica con riguardo ai figli con disabilità in situazione di gravità (l. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Orbene, considerando che i caregiver vivono con la persona con handicap grave che assistono e che quindi quest’ultima dipende in tutto e per tutto da loro, sicuramente sarebbe stato più opportuno prevedere una misura più coraggiosa come ad esempio l’estensione del congedo biennale retribuito dei 2 anni (legge 388/2000 art. 80, comma 2) per tutto il periodo in cui i detti caregiver familiari e la persona con disabilità di cui si prendono cura dovranno restare in casa per le disposizioni di legge vigenti, considerando anche la chiusura delle scuole e dei centri diurni.
Permessi Lavorativi Legge 104 (ART. 24)
Il decreto Cura Italia all’art. 24 aggiunge 12 giorni complessivi ai giorni di permessi lavorativi già previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 per assistere un familiare con situazione di grave disabilità certificata, utilizzabili nei mesi di marzo e aprile 2020 (18 giorni di permesso in totale per il mese di marzo e aprile).
Anche tale misura, importante sicuramente, sembra non bastare poiché lascia scoperti gli altri giorni. In tal modo, specie il genitore solo è costretto a richiedere le ferie al datore di lavoro o a chiedere il congedo biennale, sempre che non ne abbia già usufruito in toto.
Quarantena e malattia (art. 26)
Il periodo passato dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato dall’art 26 del decreto Cura Italia a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Inoltre, fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati aventi il riconoscimento di disabilità grave (art 3, comma 3, legge 104/92) ed ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali comprovante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/92) è stabilito che il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
Centri diurni (art. 47)
Il decreto ha previsto la sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, fino al 3 aprile 2020. Tuttavia, l’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario.
Purtroppo la disposizione non chiarisce quali siano gli interventi non differibili, lasciando il tal modo alla discrezionalità dell’Asl l’attivazione di tali interventi.
Servizi domiciliari (art. 48)
Data la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dettata da uno stato di necessità derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 48 del Decreto Cura Italia prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, sempre e comunque nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
Ebbene, l’art 47 e 48 del decreto, prevedendo da un lato la chiusura dei centri diurni, dall’altro l’attivazione di servizi domiciliari che, però, delegano alle “diverse amministrazioni” l’attivazione delle misure necessarie, non sembrano affrontare in maniera chiara ed efficace il problema delle famiglie derivante dalla sospensione dei centri diurni per persone disabili ed anziane, delle scuole e dei servizi educativi.
Occorre quindi che vengano attivate urgentemente, da parte delle varie Regioni, tutti quei servizi domiciliari a favore delle famiglie con persone disabili che possano dare una risposta immediata all’arresto dei centri diurni e delle scuole.
Ciò in quanto non va dimenticato cosa abbia comportato per le famiglie con persone disabili la chiusura dei centri diurni e delle scuole: tutto il carico assistenziale è stato riversato su di loro, sulle famiglie!
I provvedimenti dovrebbero essere più chiari, specifici e concreti al fine di dare la possibilità alle famiglie, anche a quelle monoparentali, di poter conciliare l’attività di assistenza dei propri cari con l’eventuale attività lavorativa, anche alla luce della sospensione dei servizi integrativi domiciliari.
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